Alcol, le tabelle informative da esporre nei pub e nei locali di intrattenimento
Le tabelle sono finalizzate ad informare i frequentatori dei locali sugli effetti del consumo delle diverse quantità e tipologie di bevande alcoliche, per prevenire i danni alcolcorrelati e in particolare gli incidenti stradali.
Il decreto è stato predisposto in attuazione del Decreto legge 3 agosto 2007 n.117, recante "Disposizioni urgenti modificative del Codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della Legge 2 ottobre 2007, n. 160. ![]()
L'art. 6 del decreto legge introduce nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza. In particolare viene introdotto l'obbligo per i titolari e i gestori dei locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche, di esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali, apposite tabelle che riproducano:
- le quantità delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico legale (0,5 grammi per litro).

L'inosservanza delle disposizioni comporta la sanzione di chiusura del locale da sette a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente.
Le nostre riflessioni: Tabelle per i locali d'intrattenimento, ancora confusione su come e dove esporle
Le tabelle da Esporre
Un'apposita Commissione (costituita con D.D. 19 ottobre 2007) ha coadiuvato il Ministero per assicurare la correttezza scientifica nonché la comprensibilità dei contenuti da inserire nelle tabelle, curando anche l'effettuazione di un test specificamente predisposto per valutarne sul campo, su un campione volontario di circa 100 soggetti di varie età e abitudini di consumo, l'effettiva comprensibilità, adeguatezza, intuitività, facilità d'uso nonché la percezione dell'utilità.
L'allegato 1 del decreto 30 luglio 2008
contiene la Tabella descrittiva dei principali sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica. Vengono identificati otto raggruppamenti di valori alcolemici, per ciascuno dei quali sono riportati in un linguaggio comprensibile i principali sintomi ed effetti psico-fisici correlati.
Per sottolineare adeguatamente che anche un'alcolemia considerata bassa (da 0,1 a 0,3 grammi per litro) può avere, in particolare per alcuni soggetti, effetti concreti sulla guida, si parte dal tasso alcolemico pari a zero, l'unico che può essere considerato veramente sicuro per la guida.
L'allegato 2
contiene la Tabella per la stima delle quantità di bevande alcoliche che determinano il superamento del tasso alcolemico legale per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro. Si utilizza come dato di base il tasso alcolemico derivante dalla assunzione di una unità standard di bevanda alcolica.
Tale unità standard fa riferimento ai bicchieri, lattine o bottiglie più comunemente serviti nei locali interessati dalla legge 160/2007. Per il calcolo dei valori di tasso alcolemico è stata utilizzata la formula di Widmark corretta. Per consentire una stima adeguata dei suddetti valori si è fatto riferimento, oltre che al peso corporeo, secondo le indicazioni della legge 160/2007, anche al sesso e alla condizione dello stomaco (pieno o digiuno), secondo le indicazioni degli esperti della Commissione ministeriale.
La possibile influenza di ulteriori variabili è stata peraltro sottolineata in specifiche avvertenze agli utenti per una corretta lettura della relativa tabella.
Le indicazioni per i gestori dei locali
L'allegato 3 del Decreto 30 luglio 2008 riporta, a titolo indicativo, alcune misure che possono essere utilmente adottate dai titolari e gestori dei locali allo scopo di favorire la lettura, la corretta comprensione e il concreto uso delle informazioni contenute nelle tabelle da parte di un numero quanto più ampio possibile di utenti, facilitando in tal modo il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e sicurezza cui è finalizzata la legge 160/2007.Per un razionale uso delle tabelle è auspicabile che i titolari e i gestori dei locali adottino le raccomandazioni sottoindicate.
- I titolari e gestori dei locali curano la riproduzione dei contenuti delle tabelle di cui agli allegati n. 1 e 2 in modo da assicurarne l'idonea lettura tramite:
l'uso di caratteri di immediata e facile leggibilità;
l'adozione di un'adeguata veste grafica;
l'uso funzionale del colore per facilitare la corretta comprensione dei contenuti;
l'adozione di formati adeguati ad una facile lettura, anche in rapporto alla collocazione delle tabelle nello spazio;
l'inserimento di immagini o simboli ove ritenuto opportuno per facilitare una comprensione immediata e intuitiva dei contenuti delle tabelle.
- I titolari e gestori dei locali assicurano, nell'ambito delle postazioni previste dalla legge (all'entrata, all'interno e all'uscita del locale) la piena visibilità e leggibilità delle tabelle tramite:
l' idonea collocazione nello spazio;
l' idonea illuminazione;
una facile accessibilità da parte dei possibili fruitori e una idonea distanza atta a consentirne una corretta lettura;
specifiche segnalazioni, grafiche, luminose o di altra natura, che ne evidenzino la postazione.
I titolari e i gestori dei locali informano il personale operante nei locali, e in particolare quello addetto alla somministrazione di bevande alcoliche, sulla disponibilità, la finalità e il corretto uso delle tabelle, al fine di promuovere negli stessi:
- la sensibilità alla somministrazione responsabile delle bevande alcoliche;
- la disponibilità ad essere di ausilio per una corretta lettura delle tabelle;
- la collaborazione per la sensibilizzazione degli utenti sull'importanza di leggere le tabelle e di adottare i comportamenti suggeriti dai contenuti delle stesse.
