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Approfondimento sugli airbag difettosi



Il nostro consiglio, specie in assenza di reali danni fisici direttamente ascrivibili alla non attivazione dell'airbag, è di non intraprendere azioni legali dall'esito molto incerto, qualora sia il controllo diagnostico che la verifica dinamica/strutturale del tipo di danno escludano eventuali anomalie. Ovviamente, ciò presuppone che tra il cliente interessato e l'officina autorizzata che effettua i controlli, vi sia un rapporto di fiducia e di reciproca correttezza.

Se, invece, oltre ad eventuali traumi fisici ascrivibili alla mancata attivazione degli airbag, risultano evidenti importanti deformazioni dovute a forti decelerazioni nelle zone ove risultano alloggiati i sensori di urto anteriori o laterali, è opportuno richiedere il riconoscimento del danno o, quanto meno, un preventivo approfondimento dei controlli.

Di solito le Case automobilistiche, di fronte a siffatte richieste di risarcimento, rispondono negativamente sostenendo che comunque il risarcimento del danno, sia fisico che materiale, resta di esclusiva pertinenza assicurativa (polizze RC) considerando che, quasi sempre, vi è un altro veicolo coinvolto nel sinistro.

Pertanto, gran parte dei contenziosi aperti con le Case automobilistiche, riguardano incidenti senza altri veicoli coinvolti oltre quello dell'interessato. Le Case più responsabili ed attente talvolta esaminano il caso tramite documentazione fotografica o verificano il veicolo prima della riparazione, tuttavia è molto improbabile, dopo tali verifiche, che vi sia un riconoscimento di responsabilità.

Effettivamente le compagnie di assicurazione, nel caso il ricorrente abbia ragione circa la responsabilità del sinistro, sono tenute a risarcire in toto il danno subito, quindi in tal caso il soggetto interessato non può richiedere due volte lo stesso indennizzo.

Assai diverso è invece il caso di attivazione imprevista o indesiderata degli airbag in presenza di impatti e danni giudicati oggettivamente limitati. Come detto in precedenza, i costi di ripristino, non trascurabili, del sistema di sicurezza e dei componenti danneggiati a seguito dell'attivazione dell'airbag (parabrezza, cruscotto), si aggiungono ai costi di riparazione del danno da impatto. Inoltre potrebbero sussistere eventuali danni fisici agli occupanti del veicolo od a terzi coinvolti, derivanti dalla situazione di scarsa visibilità o panico creatasi all'improvviso.

E' quindi fondamentale la corretta valutazione del tipo di impatto e dell'entità del danno: più questi appaiono oggettivamente modesti o addirittura quasi inesistenti, più sussistono i presupposti per una rivalsa nei confronti del venditore e/o del produttore. Per non parlare poi dei rari casi eclatanti di attivazione airbag a vettura ferma.

L'attivazione inopportuna degli airbag può essere imputabile ad una taratura eccessivamente sensibile dei sensori di urto e del modulo di controllo del sistema (ricordiamo che non esistono parametri di taratura unificati). Il singolo input di un sensore d'urto non è sufficiente per l'attivazione se non vi è anche il consenso del modulo di controllo con i sensori di sicurezza. Emblematici i casi di attivazione airbag a seguito di urti del pneumatico su marciapiedi, buche stradali a spigoli vivi o dossi di rallentamento. Talvolta il cerchio ruota risulta intatto e lo pneumatico solo lievemente pizzicato!

Non può essere accettabile alcuna spiegazione di comodo di fronte ad airbag che si attivano per aver preso una buca sul manto stradale, quindi, in tali circostanze suggeriamo di procedere senz'altro alla richiesta di ripristino a titolo gratuito del danno per i veicoli coperti da garanzia contrattuale. Richieste più onerose come ad esempio la sostituzione del bene o la risoluzione del contratto di compravendita, pur se comprensibili sul piano emotivo e psicologico, troverebbero ferma opposizione della controparte in quanto giudicati, in caso di ammissione di responsabilità, sproporzionati ed eccessivamente onerosi rispetto al ripristino del danno (vedi Direttiva Europea 99/44 CE).

Per quanto riguarda le vetture non più in garanzia, la situazione è più complessa: molto dipende dall'età del veicolo. Per vetture ancora relativamente giovani e percorrenza chilometrica non eccessiva (max. 4 anni e mai incidentate), si può tentare un'azione risarcitoria, di tipo legale (la semplice richiesta del cliente verrebbe subito liquidata con la tesi che trattasi di veicolo fuori garanzia), qualora sussistano i presupposti previsti dalla Direttiva europea 99/44 CE sui prodotti pericolosi e dal "Codice del Consumo" ratificato dal D.L. 6 settembre 2005 n. 206.

Tale Codice intende sensibilizzare le parti al fine di semplificare i rapporti contrattuali tra venditore/produttore e consumatore incentivando la composizione extragiudiziale delle controversie, per diminuire il carico di contenzioso presso i Tribunali. Tuttavia, allo stato attuale, è ben difficile che i 146 articoli di detto Codice (che riguardano vari aspetti tra cui la "Sicurezza generale dei prodotti" e "Le garanzie sui beni di consumo") vengano tutti recepiti ed applicati dalla controparte a semplice richiesta del ricorrente.







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